Aria indoor in uffici, scuole e sanità: cosa prevede il decreto attuativo della Direttiva (UE) 2024/2881

Dal 1° gennaio 2028 uffici, edifici scolastici e strutture sanitarie avranno regole specifiche sulla qualità dell’aria interna. Le introduce il Titolo II dello schema di decreto legislativo che recepisce la Direttiva (UE) 2024/2881, trasmesso alle Camere il 7 agosto 2026 come Atto del Governo n. 435.

In sintesi: il datore di lavoro dovrà censire gli ambienti, misurare dieci parametri con due campagne l’anno, confrontare i risultati con valori di riferimento nazionali e intervenire quando li supera. Il tutto dentro la valutazione dei rischi e il DVR.

A che punto è il decreto

Il Consiglio dei ministri ha approvato lo schema in esame preliminare il 4 agosto 2026, in attuazione della legge di delegazione europea 2024. Tre giorni dopo il testo è arrivato in Parlamento. Mancano i pareri delle commissioni e della Conferenza unificata, la delibera finale del Governo e la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il termine per recepire la direttiva europea è l’11 dicembre 2026.

Gran parte del decreto riguarda l’aria esterna: sostituisce il D.Lgs. 155/2010 e porta in Italia i nuovi limiti da rispettare entro il 2030. Ne abbiamo parlato in questo approfondimento sulla direttiva.

Per chi gestisce edifici, la novità sta nel Titolo II. La direttiva europea lascia fuori gli ambienti di lavoro, tanto che la definizione di “aria ambiente” li esclude in modo esplicito. Il legislatore italiano ha scelto di coprirli con un titolo dedicato.

Il testo può ancora cambiare durante l’iter. Aggiorneremo questo articolo a ogni passaggio.

Chi riguarda

L’articolo 26 individua tre categorie di ambienti di lavoro di “particolare interesse pubblico”, ciascuna con un allegato tecnico dedicato.

AmbienteCosa comprendeCosa resta fuori
Strutture sanitarieDegenze, terapie intensive, ambulatori, diagnostica, aree di attesa e triage, uffici amministrativi, sale riunioniSale operatorie, laboratori UFA oncologici, sterilizzazione e altri ambienti a contaminazione controllata
Edifici scolasticiAule, laboratori didattici, palestre e spogliatoi, biblioteche, segreterie e uffici, corridoi e aree comuniLaboratori specialistici con agenti chimici o biologici sotto cappa
Ambienti adibiti a ufficioTutti, pubblici e privatiAmbienti produttivi e laboratori con impianti industriali

La terza riga è quella che allarga di più il perimetro: nessuna distinzione tra pubblico e privato, quindi rientrano sedi aziendali, banche, studi professionali e anche gli uffici di uno stabilimento o di un polo logistico, mentre le aree di produzione restano escluse.

Gli obblighi ricadono sul datore di lavoro e si innestano sul D.Lgs. 81/2008: le valutazioni e le misure confluiscono nel DVR. Il decreto non crea nuovi organi di controllo, restano competenti ASL, ATS e Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Il percorso richiesto, passo per passo

Gli allegati descrivono una sequenza simile per i tre tipi di ambiente.

1. Ricognizione preliminare. È documentale, senza strumenti. Si raccolgono caratteristiche fisiche dell’edificio, materiali di pareti, pavimenti e soffitti, certificazioni di emissione di materiali e arredi, relazioni tecniche di UTA e VMC con la classificazione dei filtri, densità e modalità di occupazione, prodotti e procedure di pulizia. Da qui escono gli ambienti rappresentativi in cui misurare.

2. Campagne di misura. Due per anno solare, di almeno due settimane ciascuna, una in stagione fredda e una in stagione calda. Tutti i parametri dell’elenco vanno misurati nella stessa campagna. Anche il posizionamento è normato: al centro dell’ambiente o in punti strategici, almeno un metro da pareti e aperture, tra 1,2 e 1,5 metri da terra.

3. Confronto e misure correttive. Per i parametri con riferimento annuale si confronta la media delle due campagne. Le correttive scattano al superamento e anche quando una sola campagna mostra valori molto elevati o anomalie: prima la ventilazione (finestre o portate della VMC), poi gli impianti (filtri, pulizia di condotte e griglie), poi le sorgenti (arredi appena introdotti, prodotti di pulizia). Nel frattempo, si può ridurre l’affollamento o spostare le attività.

4. Mantenimento. Le campagne si ripetono con la stessa cadenza semestrale. Nel tempo il numero degli ambienti monitorati può crescere, o la selezione cambiare, in base agli esiti.

Restano poi le misure strutturali, da applicare a prescindere dai risultati: gestione di ventilazione e microclima, manutenzione degli impianti aeraulici, pulizia ordinaria, materiali e arredi a bassa emissione. È prevista anche la formazione del personale.

I dieci parametri e come si misurano

ParametroValore di riferimentoCome si misura
Anidride carbonica (CO₂)1.000 ppm, singolo campionamentoStrumento a lettura continua
PM1020 µg/m³, media annuaMetodo gravimetrico di laboratorio, o sistema automatico dichiarato equivalente
PM2,510 µg/m³, media annuaCome PM10
Biossido di azoto (NO₂)20 µg/m³, media annuaStrumento, oppure campionatore diffusivo
Monossido di carbonio10 mg/m³ su 8 oreStrumento a lettura continua
Formaldeide10 µg/m³, media annuaPrelievo e analisi di laboratorio
Benzene10 µg/m³, media annuaPrelievo su tubo adsorbente e analisi
Naftalene10 µg/m³, media annuaPrelievo su tubo adsorbente e analisi
Tetracloroetilene400 µg/m³, media annuaPrelievo su tubo adsorbente e analisi
Toluene20.000 µg/m³, media annuaPrelievo su tubo adsorbente e analisi

Il lessico conta: lo schema parla di valori di riferimento, non di valori limite. Il superamento obbliga ad agire con le correttive e va gestito dentro la valutazione dei rischi.

Dalla terza colonna si capisce una cosa che incide sull’organizzazione e sul budget: nessuno strumento copre da solo tutti i parametri. Cinque composti su dieci, dalla formaldeide al toluene, richiedono un prelievo su supporto adsorbente e un’analisi successiva in laboratorio. I sensori di VOC totali indicano un livello complessivo di composti organici, utile come segnale di allerta dopo l’arrivo di arredi nuovi o un cambio di detergenti, ma non dicono quale composto è presente né in che quantità: non sostituiscono l’analisi.

Sulle polveri la distinzione è ancora più netta. Il metodo di riferimento è gravimetrico: si aspira aria su un filtro e lo si pesa in condizioni controllate. Uno strumento ottico non è un metodo di riferimento, e non lo diventa a seconda del produttore. Può però essere dichiarato equivalente seguendo un percorso previsto dalle norme, che richiede una campagna di confronto con strumentazione di riferimento e l’applicazione di un fattore di correzione. Chi progetta una campagna dovrebbe chiarire da subito se gli strumenti scelti hanno fatto quel percorso, perché da lì dipende se i dati valgono per il confronto formale o servono solo a conoscere l’andamento.

La conformità, insomma, si ottiene con un processo, non con un apparecchio.

Due letture utili dei numeri

Il PM2,5. Il riferimento indoor, 10 µg/m³, coincide con il valore limite annuo che l’aria esterna dovrà rispettare dal 2030. In una zona urbana con polveri già vicine a quella soglia, aumentare i ricambi d’aria non basta a scendere, perché l’aria che entra porta con sé il particolato esterno. Lì la partita si gioca sulla classe dei filtri e sulla tenuta dell’involucro.

La CO₂. È l’unico parametro con un riferimento riferito al singolo campionamento invece che alla media annua. Una sala riunioni affollata e poco ventilata supera i 1.000 ppm in mezz’ora, e rientra appena la stanza si svuota. Contano quindi gli orari e l’affollamento reale, non la media della giornata.

Campagne e dati continui: due funzioni diverse

Lo schema chiede campagne, non un monitoraggio continuo. Quattro settimane di misura l’anno lasciano però scoperte le altre quarantotto, e alcune decisioni che il decreto richiede si prendono proprio fuori dalle campagne.

La prima è la scelta degli ambienti rappresentativi. Il criterio con cui ci si arriva deve reggere, e qualche mese di dati su CO₂, temperatura, umidità e affollamento mostra quali locali lavorano nelle condizioni peggiori e in quali fasce orarie: è una base documentabile per il piano di monitoraggio, più solida di una scelta fatta sulla planimetria.

C’è poi un requisito meno evidente. Il rapporto di prova di ogni campagna deve documentare le condizioni in cui la misura è avvenuta: temperatura e umidità medie del periodo, stato e ore di funzionamento degli impianti, livello di occupazione. Sono informazioni che due settimane di rilievo restituiscono solo se qualcosa le registra per tutta la durata. Incidono sulla validità della campagna prima ancora che sul valore misurato.

La terza funzione arriva dopo. Quando si cambia una classe di filtri o si ritara la VMC serve dimostrare che la situazione è rientrata, e una serie di dati sullo stesso ambiente prima e dopo l’intervento lo documenta meglio di una misura singola. Sulla differenza tra dati continui e rilievi spot abbiamo scritto un approfondimento dedicato; su come leggerli senza fermarsi al numero istantaneo, uno su trend, soglie e anomalie.

Un’ultima nota sui costi. La prima misura correttiva indicata dagli allegati è aumentare i ricambi d’aria. Su un impianto meccanico ogni metro cubo di aria esterna in più va riscaldato d’inverno e raffrescato d’estate: alzare le portate su tutto l’edificio in via cautelativa significa pagare quell’energia dodici mesi l’anno. Regolare la ventilazione sull’occupazione effettiva di ciascuna zona porta allo stesso risultato sull’aria con un consumo minore.

Cosa fare nel 2027

Se il testo resta com’è, le prime campagne cadranno nel 2028. Ricognizione e piano di monitoraggio devono esistere prima, quindi il 2027 è l’anno per prepararsi.

Definire il perimetro. Elencare gli edifici e gli ambienti che rientrano nelle tre categorie e chiarire chi è il datore di lavoro per ciascuno. Negli edifici multi-tenant l’obbligo ricade su chi occupa gli spazi, mentre UTA e VMC sono spesso gestite dalla proprietà: conviene definire per tempo chi fornisce dati, documenti e interventi, ed eventualmente regolarlo nel contratto di locazione.

Raccogliere la documentazione. Relazioni tecniche degli impianti, registri di manutenzione e sostituzione filtri, schede di materiali e arredi, elenco dei prodotti di pulizia. È il cuore della ricognizione e di solito è sparso tra facility, fornitori e ufficio acquisti.

Costruire una baseline. Avere dati sugli ambienti candidati prima del 2028 dice dove si parte e dove intervenire, invece di scoprirlo dalla prima campagna quando i tempi per correggere sono stretti.

Coinvolgere l’RSPP e mettere a budget. L’aria indoor entra nel DVR, quindi la regia è del servizio di prevenzione e protezione. A budget vanno previste le analisi di laboratorio, che sono la voce meno comprimibile, e gli eventuali interventi sugli impianti.

Domande frequenti

Da quando si applicano gli obblighi?

Dal 1° gennaio 2028, secondo l’articolo 28 dello schema. La data va confermata nel testo definitivo.

Riguardano anche le aziende private?

Sì. L’articolo 26 cita “tutti gli ambienti adibiti a ufficio”, senza distinzione tra pubblico e privato, oltre a scuole e strutture sanitarie.

Chi è responsabile?

Il datore di lavoro, dentro la valutazione dei rischi prevista dal D.Lgs. 81/2008 e il relativo DVR. La vigilanza resta ad ASL, ATS e Ispettorato Nazionale del Lavoro.

Quanto spesso bisogna misurare?

Due campagne nello stesso anno solare, di almeno due settimane ciascuna, una in stagione fredda e una in stagione calda, negli ambienti rappresentativi.

Serve un laboratorio?

Sì, per i cinque composti organici e per il metodo gravimetrico sulle polveri. CO₂ e monossido di carbonio si misurano con strumenti a lettura diretta.

Cosa cambia rispetto al D.Lgs. 81/2008?

Il quadro generale resta quello, con la valutazione dei rischi e le disposizioni su salubrità, ventilazione e microclima. Lo schema aggiunge valori numerici di riferimento, metodi di misura definiti, una procedura di ricognizione e campagne a cadenza fissa.

Il testo è definitivo?

No. È all’esame del Parlamento per i pareri e potrà essere modificato prima dell’approvazione finale.


Seguiamo l’iter parlamentare e aggiorneremo questa pagina a ogni passaggio, a partire dai pareri delle commissioni e dal testo definitivo degli allegati tecnici.

Fonti

  • Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2024/2881, Atto del Governo n. 435, trasmesso il 7 agosto 2026 (artt. 25, 26, 28; Allegati XIII-XVII).
  • Direttiva (UE) 2024/2881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2024.
  • Norme tecniche richiamate dagli allegati: serie UNI EN ISO 16000 per l’aria in ambienti confinati, EN 12341 ed EN 16450 per il particolato.

Articolo aggiornato al 16 settembre 2026. Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce la consulenza di RSPP o legali per l’inquadramento nel singolo DVR.